Annuncio: regolarizzazione prezzo di vendita.
Inviato: 10 ottobre 2011, 14:51
Dopo la decisione da parte di una manovra economica di aver aumentato l'IVA al 21% avviso tutti gli utenti che venderanno tramite il mercatino che dovranno decidere il prezzo di vendita dei vari componenti e/o di giochi e/o cellulari, secondo quanto segue dalle indicazioni sotto riportate.
Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:
per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione.
Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 21% si applica alle:
cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.
Al contrario l’aliquota al 20% si applica alle:
cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.
Quindi, per riassumere ... tutto ciò che vendete dentro questo mercatino avente ha fattura datata prima del 17 Settembre 2011 potrà essere scalata del 20%. Per fatture e/o scontrini datati oltre tale data, i prezzi dovranno essere scalati del 21%.
Per le operazioni non ancora concluse, si deve tenere conto delle seguenti regole generali:
per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione.
Alla luce di quanto sopraesposto la nuova aliquota del 21% si applica alle:
cessioni di beni mobili consegnati dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
cessioni di immobili stipulate dal 17 settembre, se non già fatturate o pagate precedentemente;
prestazioni di servizi pagate dal 17 settembre, se non già fatturate precedentemente.
Al contrario l’aliquota al 20% si applica alle:
cessioni di beni mobili consegnati prima del 17 settembre, anche se fatturate dopo;
prestazioni di servizi fatturate prima del 17 settembre, anche se pagate dopo;
note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 17 settembre.
Quindi, per riassumere ... tutto ciò che vendete dentro questo mercatino avente ha fattura datata prima del 17 Settembre 2011 potrà essere scalata del 20%. Per fatture e/o scontrini datati oltre tale data, i prezzi dovranno essere scalati del 21%.